Art. 1.
(Princìpi).

      1. L'iniziativa privata nel campo dell'istruzione e dell'educazione, impartita e gestita da enti e privati, si esplica secondo i princìpi dell'articolo 33 della Costituzione.
      2. Gli enti pubblici diversi dallo Stato, gli enti riconosciuti, le società, le associazioni non riconosciute o altri soggetti privati hanno il diritto di promuovere istituzioni scolastico-educative di ogni ordine e grado.